«Biotestamento vincolante Decide sempre il paziente»
D’Ippolito, magistrato e consigliere del ministero della Salute spiega la legge I medici devono rispettare le volontà del malato, costituzionalmente garantite
di Sabrina Tomè
VENEZIA. Dopo il caso di Lodino Marton, il padovano malato di Sla che ha scelto la sedazione profonda, il tema del fine vita è tornato al centro del dibattito in Veneto, dove oltre un migliaio di persone ha scelto le disposizioni anticipate di trattamento. Dallo scorso dicembre la materia è disciplinata dalla legge 219 sul biotestamento che ha fissato il diritto per il paziente di decidere sulle cure. Ma molti restano gli interrogativi aperti: dai diritti del paziente, ai doveri dei medici, ai poteri degli inquirenti. Il magistrato della Procura di Venezia Adelchi d’Ippolito è stato consigliere giuridico del ministero della Salute e spiega le prescrizioni della legge. A cominciare dal principio fondamentale che essa introduce: è il paziente che decide.
Regolamentare la responsabilità professionale del medico è uno dei compiti più delicati e allo stesso tempo più complessi che si trova a d affrontare il legislatore.
«Nella mia lunga attività di magistrato e nel periodo in cui ho svolto le funzioni di Consigliere giuridico del ministro della salute, ho maturato la convinzione che ogni legge che intervenga sulla responsabilità professionale medica debba tendere a realizzare un perfetto punto di equilibrio tra la tutela piena e completa del malato e la serenità operativa del medico. Vi è, cioè, un reale interesse pubblico a che il medico entri in sala operatoria, in corsia, o in ambulatorio tranquillo senza il timore di sentire svolazzare dietro di sé la toga del pubblico ministero perché tale preoccupazione porterebbe a fare ricorso alla medicina difensiva, a fare cioè troppo o troppo poco e in entrambi i casi ciò non giova alla salute del malato e all’economia del Sistema Sanitario Nazionale».
La legge 22 dicembre 2017, n. 219, entrata in vigore lo scorso 31 gennaio, la cosiddetta legge sul “testamento biologico”, ha introdotto molte novità a cominciare dal ruolo del paziente nella decisione sulle cure.
«Le novità sono davvero significative, ma più che sul piano tecnico ci leggo una profonda innovazione sul piano culturale. Il legislatore cioè ha profondamente modificato il rapporto medico-paziente esaltando l’assoluta centralità della volontà del malato. È, quello tra medico e paziente un rapporto divenuto sbilanciato nel senso che il medico deve limitarsi a prendere atto di quelle che sono le disposizioni del paziente e ad esse attenersi. La legge prevede che un soggetto maggiorenne capace di intendere e di volere possa dare disposizioni in previsione di una sua futura incapacità di autodeterminarsi. Può, cioè, in parole molto semplici decidere a quali trattamenti medici vorrà essere sottoposto e a quali invece intenderà assolutamente sottrarsi nel caso in cui dovesse venire a trovarsi in una situazione che non gli consenta più di esprimere la propria volontà».
Un rapporto fra medico e paziente profondamente cambiato?
«Dilatato, direi. Il legislatore chiarisce che anche il tempo della comunicazione tra medico e paziente costituisce tempo di cura. Il rapporto tra medico – paziente è fondamentale. Non va vissuto con fretta. Non deve essere considerato marginale. La cura comincia da lì, dal primo sguardo che si scambia con il paziente: è con la prima stretta di mano ed il primo ascolto che prende vita quell’alleanza terapeutica che dovrà accompagnare il futuro del loro rapporto. Sono questi i momenti in cui non ci si prepara alle cure future ma sono essi stessi già momenti di reale cura. E in questa fase d’esordio è necessario che il medico si preoccupi di fornire una completa e comprensibile informazione al paziente: la legge ribadisce con chiarezza l’obbligo del consenso informato per ogni atto medico, ivi compresi la nutrizione artificiale e l’idratazione artificiale che, per la prima volta, sono espressamente considerati a tutti gli effetti trattamenti sanitari. Quindi, come ho detto prima, la vera rivoluzione culturale risiede nel fatto che titolare esclusivo del potere di scelta in ordine alla strategia terapeutica da seguire è sempre e in ogni caso il paziente, la cui volontà diventa l’elemento centrale di ogni decisione».
Quindi adesso si può staccare il paziente dalla “macchina”? Staccare i tubicini che tengono in vita nutrendo e idratando artificialmente il malato oppure rifiutare di sottoporsi ad una cura, come è accaduto ai genitori di Eleonora Bottaro?
«Proprio così, il medico deve rispettare la volontà del paziente e prendere atto che libertà di cura significa anche rifiuto della cura. La legge sul testamento biologico poi prevede la possibilità che il consenso, nei casi previsti, possa essere esteso anche ai familiari introducendo così un altro significativo profilo di grande attenzione per la concreta vicenda umana del paziente: cioè che la malattia è certamente del malato ma non solo del malato e che un pezzo di essa è anche di ognuno dei componenti della famiglia. E questo il medico deve tenerlo presente. La famiglia non è un ingombro, è coinvolta nella malattia e va coinvolta nella cura».
La legge ha introdotto un divieto di ostinazione nelle cure.
«Nei casi di pazienti con prognosi a breve termine o imminenza di morte il medico deve astenersi da ogni ostinazione, seppur in ipotesi astrattamente ragionevole, nella somministrazione delle cure e se il paziente lo richiede, il medico deve ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua. Attenzione: la sedazione profonda non è eutanasia (che è reato nel nostro ordinamento) poiché non provoca la morte, ma ha il solo obbiettivo di lenire il dolore quando si è giunti naturalmente alla fine della vita e i farmaci non sono più efficaci contro la sofferenza».
Le disposizioni anticipate di trattamento sono per il medico vincolanti?
«Ripeto: la legge attribuisce alla volontà del disponente una centralità assoluta e sono previste poche e tassative ipotesi in cui le disposizioni contenute nel testamento biologico non sono vincolanti per il medico: nei casi cioè di palese incongruità delle disposizioni o di incertezza o genericità delle stesse o dell’esistenza di nuove terapie non prevedibili al momento in cui le disposizioni furono depositate. In tal caso, il medico non può semplicemente disattendere le disposizioni ma deve far ricorso al giudice tutelare il quale dovrà decidere cercando di risalire a quella che poteva essere la volontà del paziente».
Ma così facendo non si introduce una sorta di eutanasia passiva contraria al nostro sistema costituzionale?
«Tra i diritti di rango costituzionale la nostra Costituzione delinea un nostro diritto alla vita e non un diritto sulla vita. Infatti la vita è qualificata come bene indisponibile. La conferma di ciò la si ricava anche da alcune fattispecie penali come, ad esempio, l’omicidio del consenziente o l’istigazione al suicidio. Il nostro sistema, fondato sulla indisponibilità del bene giuridico della vita, comporta conseguentemente il dover ritenere l’eutanasia come un reato contro la vita. Questa legge però fonda la propria compatibilità costituzionale sul fatto che la centralità riconosciuta al consenso del paziente, quale presupposto di ogni legittima scelta terapeutica compreso il rifiuto delle terapie è espressione del diritto alla libertà, alla dignità personale e alla salute affermati e garantiti dagli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione».
A suo giudizio in Veneto gli ospedali sono allineati su queste linee di condotta?
«A quanto ho potuto constatare nei numerosi convegni ai quali ho partecipato, c’è grande attenzione e sensibilità nella sanità veneziana e veneta nel recepire tutti i punti qualificanti della normativa in tema di disposizioni anticipate di trattamento».