Informazioni sull’esenzione dal ticket per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e laboratorio per motivi anagrafici e socio economici.
Le condizioni per cui si ha diritto all’esenzione sono :
Cittadini di età inferiore ai sei anni o superiore ai sessantacinque anni, purché appartenenti ad un nucleo familiare avente un reddito complessivo lordo riferito all’anno precedente non superiore a € 36.151,98 (Esenti reddito ed età) codificato in Regione del Veneto con 7R2.
Cittadini disoccupati ed i loro familiari a carico purché appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo lordo riferito all’anno precedente non superiore a € 8.263,31 aumentato a € 11.362,05 in presenza del coniuge non legalmente ed effettivamente separato, ulteriormente incrementato di € 516,46 per ogni figlio a carico.(Esenti per disoccupazione) codificato in Regione del Veneto con 7R3.
Cittadini di età superiore ai sessantacinque anni beneficiari di assegno (ex pensione) sociale e i loro familiari a carico (Esenti per assegno sociale) codificato in Regione del Veneto con 7R4.
Cittadini di età superiore ai sessanta anni titolari di pensione al minimo ed i loro familiari a carico purché appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo lordo riferito all’anno precedente non superiore a € 8.263,31 aumentato a € 11.362,05 in presenza del coniuge non legalmente ed effettivamente separato, ulteriormente incrementato di € 516,46 per ogni figlio a carico. (Esenti per pensione al minimo) codificato in Regione del Veneto con 7R5.
NOTE:
- Per nucleo familiaredeve intendersi quello rilevante ai fini fiscali (e non anagrafici), costituito dal beneficiario, dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato (anche se non fiscalmente a carico) e dagli altri famigliari a carico (D.M. 22 gennaio 1993 Ministero della Sanità);
- Per reddito “complessivo” deve intendersi la somma dei redditi del nucleo familiare fiscale, compreso il reddito prodotto all’estero, più l’eventuale rendita catastale rivalutata dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, più i redditi di natura fondiaria (terreni e fabbricati), al lordo degli oneri deducibili, delle detrazioni fiscali da lavoro e di quelle per carichi di famiglia. Non entrano a far parte del reddito complessivo i redditi a tassazione separata (arretrati di pensione, liquidazione, etc.). Tale reddito può essere rilevato dai modelli attestanti i redditi percepiti (Mod.: CUD parte B dati fiscali, somma di cui ai punti 1 e 2 più l’eventuale rendita catastale rivalutata dell’abitazione principale e relative pertinenze e di tutti gli immobili di proprietà tenuti a disposizione, UNICO quadro RN importo di cui al rigo RN1 più i redditi di natura fondiaria dichiarati nei Quadri RA e RB che non sono ricompresi nel reddito complessivo RN1 e 730-3/2016 Redditi 2015 prospetto di liquidazione rigo 137 più rigo 147 e 148). Il reddito di riferimento è quello dell’anno precedente la data di presentazione dell’autocertificazione;
- Per familiari a caricodevono intendersi le persone per le quali spettano le detrazioni per i carichi di famiglia e vengono identificati nei seguenti soggetti: coniuge non legalmente ed effettivamente separato con reddito non superiore a € 2.840,51, figli naturali riconosciuti, figli adottivi e affidati o affiliati con reddito non superiore a € 2.840,51, altri familiari conviventi con reddito non superiore a € 2.840,51 (il coniuge legalmente ed effettivamente separato, i discendenti dei figli , i genitori e gli ascendenti prossimi anche naturali, i genitori adottivi, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle, anche unilaterali ecc). I soggetti, pur conviventi, che dispongano di redditi propri superiori a € 2.840,51 costituiscono, con l’eccezione del coniuge, nuclei familiari autonomi (nota Ministero della Salute del 23 aprile 2002, prot. N. 100/SCPS/RED/4);
- Pertitolari di pensione “al minimo” devono intendersi i pensionati ultrasessantenni che percepiscono pensioni da lavoro per aver versato il minimo di contributi previdenziali previsto dalla normativa vigente, ovvero pensioni integrate al minimo INPS. L’importo è stabilito di anno in anno dalla legge e deve essere verificato presso gli uffici dell’INPS. Il cittadino ha diritto all’esenzione purché appartenente ad un nucleo familiare con un reddito complessivo lordo riferito all’anno precedente non superiore a € 8.263,31 aumentato a € 11.362,05 in presenza del coniuge non legalmente ed effettivamente separato, ulteriormente incrementato di € 516,46 per ogni figlio a carico. L’esenzione è estesa anche ai familiari a carico;
- Pertitolari di “assegno (ex pensione) sociale” devono intendersi i cittadini ultrasessantacinquenni beneficiari di ex pensione sociale o assegno sociale corrisposto dall’INPS. Per l’anno 2015 l’importo massimo erogato dall’INPS è pari Euro è pari a 448,52 euro per 13 mensilità (5.830,76 euro annui). L’esenzione è estesa anche ai familiari a carico;
- Per disoccupato deveintendersi il cittadino che è nello “stato di disoccupazione”, definito come la condizione del soggetto che ha perso un precedente lavoro dipendente o autonomo, è privo di impiego e ha rilasciato la DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità all’Impiego) in forma telematica tramite l’apposito servizio CPIOnline, disponibile sul portale regionale Cliclavoro Veneto oppure con l’invio all’INPS della domanda di NASpI (Nuova Prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego, ex indennità di disoccupazione), DIS-COLL (indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto), mobilità (si precisa che nell’immediato è stata prevista la possibilità di rilasciare la DID anche direttamente presso il Centro per l’Impiego di residenza/domicilio). Lo stato di disoccupazione è mantenuto secondo modalità definite dai competenti Centri per l’Impiego. Non è considerato titolare del diritto l’inoccupato, persona alla ricerca di prima occupazione. La condizione di disoccupato deve risultare al momento dell’erogazione della prestazione. Il cittadino ha diritto all’esenzione se oltre allo status di disoccupato appartiene ad un nucleo familiare con un reddito complessivo lordo riferito all’anno precedente non superiore a Euro 8.263,32, aumentato a Euro 11.362,05 in presenza di coniuge non legalmente ed effettivamente separato, ulteriormente incrementato di Euro 516,46 per ogni figlio a carico. L’esenzione è estesa anche ai familiari a carico. I soggetti collocati in mobilità sono equiparati ai disoccupati. I soggetti collocati in Cassa Integrazione Guadagni, sia essa ordinaria sia straordinaria, non sono da considerarsi disoccupati. In seguito all’entrata in vigore del D. Lgs. n. 150/2015 non esiste più l’istituto della conservazione dello stato di disoccupazione;
- In relazione al diritto all’esenzione ai cittadini comunitari ed extracomunitari residenti che sono iscritti al SSN secondo le norme vigenti si ricorda che, ai sensi dell’art. 34 del Testo unico n. 286/1998, è garantita parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani. Pertanto per tali assistiti e comunque anche per i cittadini italiani che hanno solo o anche altri redditi dichiarati all’estero è consentita l’autocertificazione. Il reddito da considerare ai fini della verifica del diritto all’esenzione è quello cumulato prodotto in Italia e all’estero. Si raccomanda di informare l’assistito che l’autocertificazione sarà oggetto di verifica, come previsto dal Decreto Ministeriale. Utili indicazioni sul regime degli stipendi dei redditi e delle pensioni possono essere reperite nel Modello Unico Persone Fisiche 2016 – fascicolo 1 – Istruzioni per la compilazione/Appendice – paragrafo “Stipendi, redditi e pensioni prodotti all’estero” e Modello 730/2016 redditi 2015 – Istruzioni per la compilazione/Appendice pagina 67 paragrafo “Stipendi, redditi e pensioni prodotti all’estero”.
ULTERIORI IMPORTANTI INFORMAZIONI:
Il cittadino che rientra in una delle sopraelencate tipologie di esenzione, per aver diritto all’esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria (Ticket), deve presentare al Medico prescrittore, il certificato di esenzione. Il medico, accertato il diritto, deve riportare nell’apposito spazio della ricetta il relativo codice di esenzione.
L’Azienda Ulss, in conformità all’art. 1 comma 10 del DM 11 dicembre 2011, è tenuta al controllo delle autocertificazioni, verificando la veridicità dei dati e delle situazioni dichiarate dagli interessati. Si ricorda che nel caso di dichiarazioni non veritiere, l’amministrazione dichiara decaduto dal beneficio il soggetto che ha dichiarato il falso e provvederà a termini di legge al recupero del credito e alla relativa sanzione amministrativa.
I certificati di esenzione sono contraddistinti dai codici 7R2, 7R3, 7R4, 7R5 e rilasciati dalle Aziende UU.LL.SS.SS agli iscritti all’anagrafe sanitaria della Regione Veneto ed hanno validità fino alla data di scadenza indicata. Perdono immediata validità in tutti i casi in cui le condizioni in essi dichiarate non sussistano più (ad esempio: cessazione di vivenza a carico, compimento dei sei anni, cessato godimento della pensione sociale o minima, errata indicazione del reddito posseduto nell’anno precedente, ecc.).
L’assistito risponde personalmente di esenzioni usufruite nei casi di decadenza delle condizioni di legge per circostanze di cui era o poteva essere a conoscenza. L’assistito è tenuto al pagamento del Ticket, qualora vengano meno i requisiti che danno diritto all’esenzione.
Ulteriori informazioni: Gli interessati possono rivolgersi all’Agenzia delle Entrate o ad un Centro di Assistenza Fiscale (CAAF) per quanto concerne gli aspetti fiscali e presso la sede INPS, competente per territorio, per quanto riguarda la pensione al minimo e l’assegno (ex pensione) sociale.
https://salute.regione.veneto.it/servizi/esenzioni/istruzioni
Collegandosi al portale della Regione Veneto è possibile scaricare e stampare il certificato di esenzione per reddito:
https://salute.regione.veneto.it/servizi/esenzioni
Il servizio permette al singolo cittadino di scaricarsi e stampare autonomamente, qualora presente, il certificato per l’ esenzione per condizione economica (7R2, 7R4, 7R5) o quello riferito alla riduzione parziale della quota fissa sulla ricetta rossa (7RQ).
Qualora l’assistito ricada in più di una delle precedenti condizioni di esenzione, gli verrà stampato il certificato per l’esenzioni di maggior tutela.
Nell’ipotesi che l’assistito, pur ricadendo in una delle condizioni precedenti, sia già in possesso di una esenzione totale (3G1, 3L1, 3L2, 3M1, 3M2, 3C1, 3C2, 3C3, 3N1, 3S1, 3V1, 3V2,F01 con data di fine scadenza superiore al 31.03.2017) non gli verrà prodotta la stampa del certificato.